Dal 1° luglio 2017 operativa la copertura sanitaria integrativa FASA per i lavoratori licenziati ex Accordo di Settore del 13.3.2017
Informativa per aziende e lavoratori
Si informa che sono stati espletati da parte degli Organi sociali del Fondo tutti gli adempimenti formali propedeutici a rendere operativa la nuova misura di welfare (in particolare adeguamento Statuto e predisposizione Regolamento operativo), e che a decorrere dal 1° luglio 2017 è operativa per gli aventi diritto (lavoratori licenziati e rispettivi beneficiari, ovvero il coniuge, il convivente more uxorio e i figli fiscalmente a carico) la copertura sanitaria integrativa FASA, che prevede il mantenimento delle stesse condizioni assicurative, già riconosciute loro nel periodo di iscrizione al Fondo precedente la cessazione del rapporto di lavoro.
A tal proposito, si ricorda che tale beneficio non implica costi aggiuntivi per le imprese e per i lavoratori, si svilupperà per un periodo determinato e precisamente dal 1.07.2017 al 31.12.2019, e può essere richiesto a partire dal 1.07.2017 (quindi relativamente a cessazioni del rapporto di lavoro intervenute da tale data in poi) alle condizioni e con criteri, modalità e termini previsti dal Regolamento operativo, al quale si rinvia (vedi doc. allegato, reperibile anche sul sito del Fondo, www.fondofasa.it , sezione “Normativa”). Nel Regolamento operativo sono anche indicate la procedura che l’avente diritto (lavoratore licenziato) deve seguire per fruire del beneficio, e la documentazione necessaria da esibire al Fondo.
Il periodo di estensione della copertura assicurativa garantito a ciascun beneficiario varia da un massimo di 18 mesi ed uno minimo di 6 mesi, calcolati a scalare con riferimento al momento in cui viene in essere la cessazione del rapporto di lavoro. (A titolo esemplificativo, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 30 giugno 2018 beneficeranno della copertura massima di 18 mesi; per le cessazioni comprese nel periodo tra il 1 luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 si avrà una copertura assicurativa a scalare da 18 a 6 mesi; per coloro che cesseranno il rapporto nel mese di giugno 2019, l''estensione della copertura sarà operativa per soli 6 mesi e cioè sino alla scadenza della polizza sanitaria FASA fissata il 31.12.2019).
La copertura sanitaria FASA, già prevista per i dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, è estesa a tutti i soggetti a cui viene applicato il CCNL dell'industria alimentare e che alla data di cessazione del rapporto di lavoro, risultino iscritti al Fondo da almeno 12 mesi:
- licenziati collettivamente o per giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative e produttive oppure abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro ricorrendo una delle seguenti ipotesi: - risoluzione intervenuta nell''ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all''art. 7 della Legge n. 604 del 1966, come sostituito dall''art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n. 92); - licenziamento con accettazione dell''offerta di conciliazione di cui all''art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge 604 del 1966); - risoluzione intervenuta a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con mezzi di trasporto pubblici; - abbiano diritto alla NaSpI.
Il regolamento estensione polizza ai licenziati è disponibile nell'area Lavoro, Welfare e Sindacale
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