LAVORO TEMPORANEO E APPRENDISTATO

La nuova regolamentazione contrattuale
Il 15 settembre '98 è stato sottoscritto dalle Associazioni della Industria Alimentare, con la partecipazione di Federalimentare, e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria FAT - CISL, FLAI - CGIL e UILA - UIL, l'accordo di settore per la regolamentazione del lavoro temporaneo e per l'aggiornamento della normativa contrattuale sull'apprendistato in attuazione di quanto previsto dalla L. 196/1997.

Data l'importanza di tale accordo, che costituisce uno strumento di maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane e che può determinare nuove opportunita occupazionali, se ne trascrive di seguito il testo.

Addi 15 settembre 1998

tra

le Associazioni dell'Industria alimentare firmatarie del CCNL 6 luglio 1995, con la partecipazione di Federalimentare, con l'assistenza di Confindustria

e

Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil,

è stato sottoscritto il seguente accordo in merito alla disciplina del lavoro temporaneo e dell'apprendistato.

Lavoro Temporaneo

A. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioè:

  • "per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

  • per la sostituzione di lavoratori assenti",

anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2 della L. n. 196/97 citata:

  1. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali;
  2. esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
  3. temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
  4. aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
  5. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

B. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai numeri da 1 a 5 non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unita derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.

C. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) della legge 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono, in analogia a quanto già individuato dall'art. 21 del CCNL in materia di contratto di formazione e lavoro, quelle non riassumibili nella nozione di professionalità intermedie.

E. In sede aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL, verranno stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei del premio per obiettivi di cui all'art. 55 del CCNL.

F. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.

Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Ai sensi di quanto previsto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria e CGIL - CISL - UIL, il presente accordo sostituisce le intese ivi raggiunte.

Apprendistato

Il terzo comma del punto A) dell'art. 21 del vigente CCNL viene modificato come segue:

"A decorrere dal 1° gennaio 1999 possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3A e 2° livello. La durata massima del periodo di apprendistato è, rispettivamente, di 18, 30, 36, 42, e 48 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni proprie del: 5°, 4°, 3°, 3°A e 2° livello."

Il quinto comma del punto A) dell'art. 21 del vigente CCNL viene modificato come segue:

"Per i contratti instaurati dal 1° gennaio 1999 la retribuzione degli apprendisti corrisponderà alle sottoindicate percentuali dei predetti livelli ivi compresa l'indennità di contingenza e determinate con le progressioni di cui appresso:

prima metà del periodo 85 per cento
seconda metà del periodo 90 per cento"

Il sesto comma del punto A) dell'art. 21 del vigente CCNL è abrogato.

In calce all'articolo viene aggiunta la seguente dichiarazione a verbale:

Dichiarazione a verbale

"Le parti, al fine di rendere contrattualmente applicabili le norme sull'apprendistato previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, convengono di istituire una specifica Commissione che possa individuare i contenuti di formazione da realizzare all'esterno e all'interno delle imprese, secondo le disposizioni vigenti in materia.

La Commissione, formata da rappresentanti ed esperti delle parti, dovrà provvedere entro sei mesi alla predisposizione dei necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei, rispetto all'area di attività aziendale, sulla base della correlazione tra i titoli di studio in possesso dei giovani da formare ed il profilo professionale da conseguire, fermo restando che il titolo di studio o l'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere riducono il periodo di formazione - di cui all'art. 16, Legge 196/97 citata - di un terzo".

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