|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORDO IN MATERIA DI FORMAZIONE ESTERNA PER GLI APPRENDISTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roma, 23 febbraio 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le
Parti, con riferimento a quanto previsto dall'art. 16 della Legge 24 giugno
1997, n. 196,
premesso che riconoscono: - nell'istituto
dell'apprendistato, uno strumento per favorire l'occupazione e la qualificazione
per i giovani; considerato che, ai sensi del 1° e del 2° co. dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro dell'8/4/98: - i contenuti
delle attività formative per gli apprendisti esterne all'azienda
e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere
definiti con decreto del Ministro del Lavoro, con riferimento ai diversi
settori produttivi; considerato, inoltre, che il Decreto del Ministero del Lavoro del 20 maggio 1999, ha individuato i contenuti delle attività di formazione degli apprendisti, tenendo conto, sulla base della Circolare del Ministero del Lavoro n. 93/98 del 16 luglio 1998, che: - "le Regioni individueranno con propri provvedimenti - da adottarsi in via transitoria in attesa della emanazione delle disposizioni sull'accreditamento delle strutture formative e sulla certificazione dei crediti formativi previste dall'art. 17 della legge del 24 giugno 1997, n. 196 - le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 8 aprile 1998, presso le quali dovranno essere svolte le attività formative esterne all'azienda omissis ", convengono, ai sensi
e al fine di realizzare le condizioni per l'emanazione del citato decreto
del Ministero del Lavoro, quanto segue. a) 120 ore
medie annue retribuite, in linea generale; Le ore complessive
di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della
durata del contratto di apprendistato. 3.
I contenuti formativi si distinguono in: e finalizzata
a perseguire gli obiettivi formativi di cui al richiamato art. 1 del decreto
del Ministero del Lavoro del 20 maggio 1999. 5. Le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definite, sempre ai sensi dell'art. 2, 1° comma del decreto 20 maggio 1999, sulla base dei medesimi obiettivi formativi di cui al precedente punto 3.b). 6. L'articolazione e la modulazione dei contenuti professionalizzanti, sia della formazione esterna che di quella finalizzata all'acquisizione delle competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, avverrà sulla base dello schema allegato, distinto per funzioni aziendali (All. 1). La modulazione sarà elaborata per "gruppi di figure professionali", come previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto dell'8 aprile 1998 (vedasi a titolo esemplificativo All. 2), riferiti ai livelli di inquadramento per i quali è possibile l'instaurazione del contratto di apprendistato (2°, 3A, 3°, 4° e 5°). Tale modulazione avverrà selezionando e graduando gli interventi formativi con riferimento alla professionalità richiesta per il livello di destinazione dell'apprendista. 7. La predisposizione dei percorsi formativi si baserà - ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del più volte richiamato Decreto del Ministero del Lavoro 20/5/99 - sui diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell'apprendista. 8. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicano alla Regione, ai sensi dell'art. 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998, la persona che svolge funzioni di tutore scelta tra i dipendenti dell'impresa. La scelta del tutore deve tener conto della qualificazione e del livello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del periodo di apprendistato. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa. 9. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro , ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 del richiamato Decreto Ministeriale dell'8 aprile 1998, attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato sarà consegnata al lavoratore. 10. Per la realizzazione delle iniziative formative e per sviluppare sinergie di sistema, potranno anche essere costituiti appositi consorzi di imprese, a tal fine individuando possibilità di accesso a finanziamenti nazionali e/o comunitari che ne favoriscano la costituzione. * * * Per quanto
non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle vigenti
norme di legge. * * * Le Parti si impegnano a trasmettere l'Accordo di cui sopra al Ministero del Lavoro ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del più volte richiamato art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 * * * In attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui sopra le aziende potranno utilizzare il presente accordo quale utile strumento per l'instaurazione operativa dei rapporti di apprendistato DICHIARAZIONE COMUNE Le Parti, a livello nazionale, fermo restando che l'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione e gli Organismi Regionali ad esso collegati sono le strutture tecnico -specialistiche deputate tra l'altro - alla messa a punto di iniziative per la rilevazione dei fabbisogni formativi - all'assistenza tecnica per le iniziative promosse dalle Parti sociali per la formazione degli apprendisti - a favorire l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e/o regionale per la realizzazione di iniziative formative, verificheranno la possibilità di realizzare gli opportuni collegamenti con tali Organismi per il perseguimento delle finalità di cui al presente accordo, al livello nazionale o regionale. * * * Le Parti, al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per gli apprendisti coerenti con le finalità indicate nel presente Protocollo, verificheranno inoltre la possibilità di avviare sperimentazioni sulla materia di cui trattasi, sulla base di appositi progetti, laddove sussistano risorse nazionali e/o comunitarie per il cofinanziamento degli stessi. * * * LE ASSOCIAZIONI
DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
ALL. 2 ALL'ACCORDO ELENCO
ESEMPLIFICATIVO DI GRUPPI DI FIGURE PROFESSIONALI Amministrazione e Gestione aziendale
Ricerca e Sviluppo del prodotto/processo
Produzione
Logistica
Sistemi informativi
Commerciale e Comunicazione
Manutenzione - Impiantistica
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi siamo | Home | Documenti | Banchedati | News | Eventi | Forum |