APPRENDISTATO: FORMAZIONE ESTERNA

ACCORDO IN MATERIA DI FORMAZIONE ESTERNA PER GLI APPRENDISTI
Roma, 23 febbraio 2000
Le Parti, con riferimento a quanto previsto dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196,

premesso che riconoscono:

- nell'istituto dell'apprendistato, uno strumento per favorire l'occupazione e la qualificazione per i giovani;
- il ruolo strategico della formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane,

considerato che, ai sensi del 1° e del 2° co. dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro dell'8/4/98:

- i contenuti delle attività formative per gli apprendisti esterne all'azienda e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti con decreto del Ministro del Lavoro, con riferimento ai diversi settori produttivi;
- i decreti sono adottati sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria;

considerato, inoltre, che il Decreto del Ministero del Lavoro del 20 maggio 1999, ha individuato i contenuti delle attività di formazione degli apprendisti,

tenendo conto, sulla base della Circolare del Ministero del Lavoro n. 93/98 del 16 luglio 1998, che:

- "le Regioni individueranno con propri provvedimenti - da adottarsi in via transitoria in attesa della emanazione delle disposizioni sull'accreditamento delle strutture formative e sulla certificazione dei crediti formativi previste dall'art. 17 della legge del 24 giugno 1997, n. 196 - le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 8 aprile 1998, presso le quali dovranno essere svolte le attività formative esterne all'azienda…omissis…",

convengono,

ai sensi e al fine di realizzare le condizioni per l'emanazione del citato decreto del Ministero del Lavoro, quanto segue.

1. L'addestramento dell'apprendista deve essere supportato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997 n 196, da iniziative di formazione esterna.
A tal fine, il monte ore per tale formazione è pari a:

a) 120 ore medie annue retribuite, in linea generale;
b) 80 ore medie annue retribuite, per l'ipotesi in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.

2. Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato, ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del Decreto ministeriale 20 maggio 1999 all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa.

3. I contenuti formativi si distinguono in:
a) contenuti a carattere trasversale per i quali dovrà essere utilizzato un numero di ore non inferiore al 35% del monte ore destinato alla formazione;
b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico, articolati in funzione del livello professionale cui è destinato l'apprendista.

3. a) La formazione a carattere trasversale è quella di cui all'art. 2, 1° comma, lett. a) del decreto del Ministero del Lavoro dell'8 aprile 1998, ed all'art. 1, primo comma, del decreto del Ministero del Lavoro del 20 maggio 1999, ed è articolata in quattro aree di contenuto di seguito riportate:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro (misure collettive)

e finalizzata a perseguire gli obiettivi formativi di cui al richiamato art. 1 del decreto del Ministero del Lavoro del 20 maggio 1999.

3. b) La formazione a carattere professionalizzante è quella di cui all'art. 2, 1° comma, lett. b) del citato decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998, ed all'art. 2, primo comma del Decreto del Ministero del Lavoro del 20 maggio 1999, e dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e/o servizi
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

4. L'articolazione dei contenuti formativi a carattere trasversale e professionalizzanti sarà sviluppata attraverso la modulazione degli specifici contenuti sopra riportati in correlazione all'attività da svolgere e al livello di inquadramento contrattuale di destinazione.

5. Le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definite, sempre ai sensi dell'art. 2, 1° comma del decreto 20 maggio 1999, sulla base dei medesimi obiettivi formativi di cui al precedente punto 3.b).

6. L'articolazione e la modulazione dei contenuti professionalizzanti, sia della formazione esterna che di quella finalizzata all'acquisizione delle competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, avverrà sulla base dello schema allegato, distinto per funzioni aziendali (All. 1). La modulazione sarà elaborata per "gruppi di figure professionali", come previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto dell'8 aprile 1998 (vedasi a titolo esemplificativo All. 2), riferiti ai livelli di inquadramento per i quali è possibile l'instaurazione del contratto di apprendistato (2°, 3A, 3°, 4° e 5°). Tale modulazione avverrà selezionando e graduando gli interventi formativi con riferimento alla professionalità richiesta per il livello di destinazione dell'apprendista.

7. La predisposizione dei percorsi formativi si baserà - ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del più volte richiamato Decreto del Ministero del Lavoro 20/5/99 - sui diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell'apprendista.

8. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicano alla Regione, ai sensi dell'art. 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998, la persona che svolge funzioni di tutore scelta tra i dipendenti dell'impresa. La scelta del tutore deve tener conto della qualificazione e del livello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del periodo di apprendistato. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.

9. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro , ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 del richiamato Decreto Ministeriale dell'8 aprile 1998, attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato sarà consegnata al lavoratore.

10. Per la realizzazione delle iniziative formative e per sviluppare sinergie di sistema, potranno anche essere costituiti appositi consorzi di imprese, a tal fine individuando possibilità di accesso a finanziamenti nazionali e/o comunitari che ne favoriscano la costituzione.

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Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.
Laddove dovessero intervenire ulteriori normative di Legge, Decreti Ministeriali, Accordi interconfederali sulla materia, le Parti si incontreranno per adeguare la disciplina contrattuale ed il presente accordo alle citate fonti normative.

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Le Parti si impegnano a trasmettere l'Accordo di cui sopra al Ministero del Lavoro ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del più volte richiamato art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 1998

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In attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui sopra le aziende potranno utilizzare il presente accordo quale utile strumento per l'instaurazione operativa dei rapporti di apprendistato

DICHIARAZIONE COMUNE

Le Parti, a livello nazionale, fermo restando che l'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione e gli Organismi Regionali ad esso collegati sono le strutture tecnico -specialistiche deputate tra l'altro

- alla messa a punto di iniziative per la rilevazione dei fabbisogni formativi

- all'assistenza tecnica per le iniziative promosse dalle Parti sociali per la formazione degli apprendisti

- a favorire l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e/o regionale per la realizzazione di iniziative formative,

verificheranno la possibilità di realizzare gli opportuni collegamenti con tali Organismi per il perseguimento delle finalità di cui al presente accordo, al livello nazionale o regionale.

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Le Parti, al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per gli apprendisti coerenti con le finalità indicate nel presente Protocollo, verificheranno inoltre la possibilità di avviare sperimentazioni sulla materia di cui trattasi, sulla base di appositi progetti, laddove sussistano risorse nazionali e/o comunitarie per il cofinanziamento degli stessi.

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LE ASSOCIAZIONI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
FAT-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL

ALL. 1 ALL'ACCORDO Conoscere i prodotti e servizi di Settore Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di processo e del contesto produttivo
Amministrazione e Gestione aziendale Conoscenza dei prodotti e servizi di settore - Contabilità generale
- Lingue
Tecn. di gestione aziend.
Tecn. di archiviaz.
Tecn. di selezione personale, sviluppo organizzativo e formazione
Tecn. bancaria
Competenze informatiche Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale Innovazioni

Orientamento alla soddisfazione del cliente

Ricerca e Sviluppo del prodotto/processo Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi di settore Disegno tecnico

Lingue

Tecniche, Metodi di lavoro e Sistemi HACCP
Analisi di laboratorio
Competenze informatiche

Strumenti di lavoro

Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale

Ecologia e tutela ambientale

Innovazioni

Orientamento alla soddisfazione del cliente

Produzione Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi di settore Disegno tecnico

Lingue

Tecniche, Metodi di lavoro e Sistemi HACCP Competenze informatiche

Strumenti di lavoro

Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale

Ecologia e tutela ambientale

Innovazioni

Orientamento alla qualità

Logistica Conoscenza delle materie prime, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore Tecniche, Metodi di lavoro e Sistemi HACCP

Tecn. di magazzino e stoccaggio

Competenze informatiche

Strumenti di lavoro

Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale
Ecologia e tutela ambientale
Innovazioni
Orientamento alla qualità
Sistemi informativi Conoscenza dei prodotti e servizi di settore Informatica generale Tecniche e Metodi di lavoro Informatica e telematica applicate

Strumenti di lavoro

Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale Innovazioni
Orientamento alla qualità
Commerciale e Comunicazione Conoscenza dei prodotti e servizi di settore Lingue Tecn. di comunicazione
Tecn.ricerche di mercato
Tecn. di vendita
Tecn. di marketing
Servizio clienti
Informatica e telematica applicate

Strumenti di lavoro

Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale Innovazioni

Orientamento alla qualità e/o alla soddisfazione del cliente e del consumatore

Manutenzione - Impiantistica Conoscenza dei prodotti e servizi di settore Materiali di lavoro, componentistica impianti Tecn. di manutenzione (Tecniche e nozioni di oleodinamica e/o meccanica, e/o elettronica e/o elettrotecnica, ecc) Competenze informatiche

Strumenti di lavoro

Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale

Ecologia e tutela ambientale

Innovazioni

ALL. 2 ALL'ACCORDO

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI GRUPPI DI FIGURE PROFESSIONALI
(Distinto per funzioni aziendali)

Amministrazione e Gestione aziendale

  • Tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione
  • Operatori di contabilità
  • Tecnici gestione/sviluppo personale
  • Operatori di segreteria

Ricerca e Sviluppo del prodotto/processo

  • Tecnici acquisti
  • Tecnici ricerca sviluppo alimentare
  • Disegnatori/progettisti cad
  • Tecnologi di industrializzazione prodotto/processo
  • Tecnici sistemi qualità (processi e prodotti)
  • Tecnici di laboratorio
  • Tecnici di ambiente/sicurezza

Produzione

  • Tecnici programmazione della produzione
  • Tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa)
  • Conduttori di processi e sistemi automatizzati
  • Operatori di produzione e servizi

Logistica

  • Tecnici programmazione della logistica
  • Tecnici approvvigionamenti · Magazzinieri
  • Operatori alla movimentazione e stoccaggio

Sistemi informativi

  • Tecnici sistema informativo aziendale
  • Tecnici di informatica industriale

Commerciale e Comunicazione

  • Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite
  • Operatori servizi commerciali · Venditori (distribuzione/assistenza clienti)
  • Tecnici di comunicazione e immagine

Manutenzione - Impiantistica

  • Tecnici manutenzione
  • Manutentori
  • Progettisti impianti
Su
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