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Data di costituzione e durata. ALIFOND è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini, come appresso specificati - costituito, su iniziativa delle parti istitutive, in data 17 aprile 1998 ed ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto. Per settori affini si intendono, quelli della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche, della panificazione, della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto. Fonte istitutiva di ALIFOND è l'Accordo del 17 aprile 1998 sottoscritto da AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, INTERSIND E FAT-CISL, FLAI-CGIL E UILA-UIL, completata dagli Accordi di adesione al Fondo del 28/01/1998 e del 6/10/1998 sottoscritti rispettivamente da ASSITOL ed AIIPA, con le richiamate organizzazioni sindacali Fat-Cisl,Flai-Cgil e Uila-Uil, relativi ai settori affini della produzione olearia e margariniera e della produzione dei sottoprodotti della macellazione. Destinatari. L'adesione ad ALIFOND è volontaria ed è riservata ai lavoratori dipendenti non in prova (con contratto: a tempo indeterminato; part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare 1° gennaio-31 dicembre; di formazione e lavoro; di apprendistato), il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995, o dai CCNL dei settori affini, laddove le Organizzazioni imprenditoriali di tali settori e Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil abbiano convenuto con apposito accordo l'adesione ad ALIFOND. I lavoratori per i quali sussistano preesistenti forme di previdenza complementare possono associarsi ad ALIFOND, previo nuovo accordo sindacale aziendale che ne stabilisca la confluenza. Il lavoratore che percepisce la pensione complementare di ALIFOND mantiene la condizione di associato. Natura giuridica. ALIFOND è stato costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 12 e seguenti del c.c. e di quanto disposto dal DLgs. N. 124 del 21 aprile 1993. Scopo del Fondo. ALIFOND ha il fine di garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico e non ha fini di lucro. Regime del fondo. ALIFOND opera in regime di capitalizzazione individuale e con contribuzione definita. Organi sociali - Criteri di costituzione e composizione. Il funzionamento di ALIFOND è affidato ad organi paritetici di origine elettiva: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili. L'Assemblea è costituita da 60 componenti, eletti per metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese. Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, è costituito da 12 componenti, 6 in rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza delle imprese. Il Collegio dei Revisori Contabili, eletto dall'Assemblea, è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo.
Criteri di determinazione delle prestazioni. L'entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse. Prestazioni. Prestazione pensionistica per vecchiaia: il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia matura al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio, a condizione che il lavoratore associato abbia maturato un'anzianita di partecipazione ad ALIFOND almeno pari a dieci anni. Prestazione pensionistica per anzianità: il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità sorge solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa a condizione che l'interessato abbia compiuto un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e che il lavoratore associato abbia maturato un'anzianita di partecipazione ad ALIFOND almeno pari a quindici anni di iscrizione. Prestazione pensionistica di reversibilità: a richiesta del lavoratore associato il Fondo riconoscerà una pensione di reversibilità a favore dei beneficiari indicati dallo stesso, aventi diritto ai sensi della normativa vigente. In tal caso il Fondo provvederà ad informare il lavoratore in ordine alla rideterminazione della rendita conseguente alla scelta della pensione di reversibilità. ALIFOND provvederà all'erogazione delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione, che devono ancora essere individuate. Liquidazione in capitale della prestazione pensionistica: il lavoratore associato avente diritto alle suddette prestazioni può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo massimo pari al 50% dell'importo maturato nella propria Posizione individuale. Anticipazioni. Il lavoratore associato, trascorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, può chiedere una anticipazione dei contributi accumulati o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, o per eventuali spese sanitarie e per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il lavoratore può reintegrare la propria Posizione individuale sulla base di criteri che vengono individuati dal Consiglio di amministrazione.
Contribuzioni. 1.I lavoratori associati ad ALIFOND sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità le decorrenze ed i termini di cui all'accordo istitutivo del 17 aprile 1998, nonché dalle successive modifiche. 2.L'obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'azienda del modulo di adesione del lavoratore associato. La contribuzione ad ALIFOND, a decorrere dall'autorizzazione all'esercizio del fondo, sarà così ripartita:
3. In alternativa il lavoratore associato può scegliere fra più aliquote di contribuzione a proprio carico più elevate di quella ordinaria (1%) e pari a 1,3%, 1,6% e 2% da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR nel periodo di riferimento.
1. Qualora l'associato perda i requisiti per la partecipazione al Fondo, può:
2. Ancorché
in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato
può richiedere il trasferimento ad altro Fondo pensione iscritto
all'albo di cui all'art. 4, comma 6 del Decreto, una volta trascorsi i
primi cinque anni di effettivo esercizio di Alifond, e, successivamente
a tale limite, non prima che il lavoratore interessato abbia maturato
un'anzianità di partecipazione nel Fondo pari a tre anni. Ogni
obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo cessa dalla data del
trasferimento. Il trasferimento è pari all'intero ammontare della
propria Posizione individuale, aggiornata alla prima valorizzazione utile
successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio
del diritto, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione
della domanda.
Gestione. Le risorse
finanziarie di ALIFOND sono integralmente affidate in gestione mediante
convenzione con i soggetti gestori abilitati, con le modalità ed
i limiti previsti dalla normativa vigente. Per il primo triennio verrà
attuata una gestione monocomparto tale da produrre un unico tasso di rendimento
per tutti i lavoratori associati.
Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie. A titolo esemplificativo, le spese amministrative che il Fondo sostiene riguardano:
Al finanziamento di tali spese il Fondo provvede, in via prioritaria, con l'utilizzo di una quota parte della contribuzione, denominata "quota associativa", stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del fondo. L'articolazione di tali oneri verra definita al momento della scelta del/i gestore/i e della banca depositaria.
Il Fondo, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, invia annualmente agli iscritti una comunicazione periodica, predisposta sulla base delle disposizioni della Commissione di vigilanza, contenente informazioni generali sugli aspetti strutturali e sull'andamento della gestione del Fondo nel suo complesso e con riferimento alla posizione individuale di ogni associato.
ALIFOND
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