Roma,
20 giugno 2001
TRA
AIDI,
AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE,
ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI
con
la partecipazione di FEDERALIMENTARE,
con
l'assistenza di CONFINDUSTRIA,
e
FAI-CISL,
FLAI-CGIL, UILA-UIL
è
stato concluso il seguente accordo per il rinnovo della parte economica
del CCNL 5 giugno 1999 per gli addetti all'Industria alimentare
PREMESSA
Le
Parti nel procedere al rinnovo contrattuale del secondo biennio si sono
scambiate attente valutazioni sia sul contesto economico generale sia
sugli aspetti relativi al settore.
In particolare Federalimentare ha espresso preoccupazioni per il differenziale
di competitività rispetto agli altri Paesi della CE ed evidenziato,
in termini di benchmarking, alcune caratteristiche dell'industria italiana,
con particolare riferimento alla questione dell'insoddisfacente situazione
dell'export, che ha assunto caratteristiche stabili tali da palesare l'esistenza
di criticità di cui il nostro sistema alimentare soffre, nonostante
l'eccellente immagine dell'italian food and drink.
A tale proposito le Parti nel confermare la validità del sistema
di relazioni industriali previsto dal CCNL, manifestano la volontà
di operare per il recupero di tali ritardi e, più generalmente,
per una crescita di competitività, dandosi atto che, a tal fine,
potranno risultare utili il monitoraggio previsto nell'ambito dell'Osservatorio,
di cui al presente CCNL, nonché le possibili ulteriori azioni congiunte,
anche nei confronti delle istituzioni, con l'obiettivo di una più
efficace politica industriale agroalimentare.
Nell'ambito
della discussione sono stati affrontati anche i temi della qualità
e della sicurezza alimentare.
A tale proposito le Parti, fermo restando il loro distinto ed autonomo
ruolo, si sono date atto che la sicurezza alimentare costituisce da sempre
una priorità per l'industria alimentare italiana e che, a tal fine,
è indispensabile che venga assicurato da parte degli organi competenti
un approccio integrato di filiera, lungo tutta la catena, a partire da
un'agricoltura responsabile e sostenibile anche sotto il profilo economico,
ambientale e sociale.
Appare inoltre sicuramente auspicabile che venga accelerata l'istituzione
di un'Authority alimentare - preferibilmente con sede in Italia - che
assicuri, tra l'altro, il "risk assessment".
Del resto sicurezza alimentare e qualità non possono essere considerati
come valori separati ma come componenti inscindibili di un valido e moderno
sistema di produzione/consumo alimentare.
E' dunque estremamente importante per il settore alimentare mantenere
ed accrescere tra i consumatori il clima di fiducia.
Un sistema di sicurezza alimentare veramente efficace e credibile costituisce
un modo per prevenire situazioni di crisi o, comunque, per circoscriverle
e affrontarle prontamente.
La natura di elemento strategico che l'argomento ha assunto per il settore
alimentare rende opportuno che la materia possa costituire oggetto di
approfondimenti nell'ambito delle attività del citato Osservatorio
contrattuale.
Minimi
tabellari
I
minimi tabellari di cui all'art. 51 del CCNL 5/6/1999 sono incrementati
come da seguente schema:
LIVELLI
|
PARAMETRI
|
AUMENTI
DALL'1/6/2001
|
AUMENTI
DALL'1/6/2002
|
AUMENTI
TOTALI A REGIME
|
1S
|
230
|
75.550
|
134.310
|
209.860
|
1
|
200
|
65.690
|
116.790
|
182.480
|
2
|
165
|
54.200
|
96.350
|
150.550
|
3A
|
145
|
47.630
|
84.670
|
132.300
|
3
|
130
|
42.700
|
75.910
|
118.610
|
4
|
120
|
39.420
|
70.070
|
109.490
|
5
|
110
|
36.130
|
64.230
|
100.360
|
6
|
100
|
32.850
|
58.390
|
91.240
|
Ai
lavoratori in forza alla data del 31/1/2002 verrà corrisposta con
la retribuzione del mese di gennaio una erogazione una tantum di lire
240.000. Tale importo è stato quantificato considerando in esso
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta,
di origine legale o contrattuale ed essendo quindi comprensivo degli stessi
non rientra nella relativa base di computo. Detta erogazione inoltre secondo
quanto previsto dall'art. 2120 cc e dall'art. 73 del CCNL è esclusa
dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.
Dichiarazione
a verbale
Le
Parti con riferimento a quanto previsto dalla dichiarazione comune sub
art. 51 del CCNL 5 giugno 1999, convengono che in occasione del prossimo
rinnovo il "valore punto" ivi previsto per il parametro 137
sarà pari a lire 28.460.
|